La prima disposizione che deve essere menzionata è la Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. L’articolo 1 comma 2 della citata norma dispone che “Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati”.
In particolare, l’articolo 13 “Individualizzazione del trattamento”, disciplina la necessità di un trattamento penitenziario che sia rispettoso della personalità dell’individuo, teso quindi a rispecchiare i tratti peculiari che definiscono l’unicità della persona, valorizzandone attitudini e competenze utili ai fini del reinserimento sociale. In un’ottica di prevenzione sociale e al fine di garantire un programma di reinserimento efficace, la norma in esame riflette sull’importanza di comprendere e agire sulle cause che hanno condotto al reato e, quindi, sull’osservazione della personalità di condannati e internati, al fine di coglierne eventuali lacune psicofisiche. Istruzione, formazione professionale, lavoro, partecipazione a progetti di pubblica utilità, così come il coinvolgimento in attività sportive e ricreative e il potenziamento della dimensione socializzante sono elementi costitutivi del trattamento, così come disposto dall’articolo 15.
La norma in esame non si esprime solo sulla necessità di appoggiare e incoraggiare il coinvolgimento degli internati nel mondo del lavoro ma, all’articolo 17, evoca la partecipazione della stessa comunità esterna all’azione rieducativa, in quanto “La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa”.
In tale contesto l’articolo 20-ter statuisce come “detenuti e internati possano chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, sempre nel rispetto delle rispettive competenze e abilità, in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato […]”.
Il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, al Capo II – Disposizioni in tema di lavoro penitenziario, introduce all’art.2 l’art. 20-ter (Lavoro di pubblica utilità), il quel dispone che «1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative”.
I progetti possono essere svolti presso enti istituzionali locali o nell’ambito del settore del volontariato e la partecipazione agli stessi non deve compromettere il tempo necessario alla sfera professionale, familiare e sanitaria del singolo individuo.
La possibilità di svolgere tali attività all’esterno dell’istituto penitenziario rimane tuttavia preclusa alle persone condannate per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis del codice penale.
Anche a livello di comunità internazionale, con la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, si evoca la necessità di una collaborazione fra servizi sociali, territoriali e della stessa società civile e l’universo carcerario.
