I lavori di pubblica utilità sono disciplinati dal Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274, ove, all’art. 54, si dispone che come gli stessi debbano essere applicati su diretta richiesta dell’imputato, il quale dovrà attivarsi in autonomia per individuare una struttura disponibile.
I lavori consistono nel prestare il proprio tempo alla comunità di residenza del condannato svolgendo attività non retribuite, della durata non inferiore a dieci giorni e non superiore ai sei mesi, presso enti territoriali locali o associazioni di volontariato. Nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità deve sempre essere tenuto conto delle esigenze professionali e personali del condannato.
I lavori di pubblica utilità sostituiscono la pena detentiva e pecuniaria prevista per l’art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), in materia di guida in stato di ebbrezza, come modificato dall’art.33 L. 29/07/2010, n.120, tranne nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale oppure quando l’imputato abbia già goduto in precedenza di una sostituzione della pena con i LPU.
Lo svolgimento positivo dei LPU da parte della persona condannata porta all’estinzione del reato oltre alla riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo sequestrato. Se, invece, il condannato non dovesse ottemperare agli obblighi relativi allo svolgimento dei LPU, allora il giudice ha facoltà di revocarli e di ripristinare la pena originaria.
I lavori di pubblica utilità sostituiscono anche la pena detentiva e pecuniaria prevista per l’art. 187 del Codice della Strada, in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come modificato dall’art.33 L. 29/07/2010, n.120. Le norme le medesime di quelle dell’art. 186, comma 9-bis, ma aggiungono l’obbligo, per la persona tossicodipendente, di partecipare ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309.
